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Diritto & Diritti

Patente a punti: sentenza del Giudice di Pace di Campi Salentina

[ Pubblicato Mercoledì, 22 Dicembre 2010 - 22:59 ]

Patente a punti. Importante sentenza del Giudice di Pace di Campi Salentina in tema di art. 126 bis e art. 180 del C.d.S. sull’obbligo di comunicazione dei dati del conducente. È competente il Giudice del luogo di residenza del presunto trasgressore che adempie all’obbligo purché comunichi almeno l’impossibilità a fornire i dati.

Segnaliamo l’importante decisione del Giudice di Pace di Campi Salentina, dott. proc. Francesco Bucato Capozza, in materia di patente a punti ed in particolare sull’obbligo di comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell’art. 126 bis del Codice della Strada cui seguirebbe la sanzione prevista dall’art. 180 dello stesso decreto legislativo in caso di omessa comunicazione.
Con la sentenza n. 943/2010 del 02/11/2010, come riporta Giovanni D’Agata Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, il Giudice di Pace riesamina la materia che da tempo era controversa per una serie di decisioni che in maniera altalenante attribuivano la competenza a decidere alternativamente o al giudice del luogo ove veniva contestata l’infrazione o a quello di residenza del presunto trasgressore, con ciò determinando incertezza nel luogo ove depositare il ricorso.
È noto, infatti, che ai sensi del suddetto articolo 126 bis è onere del proprietario del mezzo cui non è stato possibile contestare immediatamente l’infrazione, provvedere alla comunicazione all’organo accertatore dei dati del conducente entro sessanta giorni dalla notifica dell’infrazione principale. In caso contrario, il Codice della Strada prevede l’applicazione dell’apposita e esosa sanzione pecuniaria prevista dall’art. 180 comma 8 del C.d.S. per i soggetti che omettano la suddetta comunicazione.
Secondo il giudicante che ripropone un orientamento condivisibile stante l’autonomia tra la sanzione principale, nel caso di specie eccesso di velocità di cui all’art. 142 comma 8 misurato a mezzo autovelox, e la sanzione secondaria cui il ricorrente si era opposto, il luogo di competenza per la proposizione del ricorso è quello del luogo di residenza ove si è perfezionata la condotta omissiva contestata e quindi “non più sul luogo della commessa violazione dei limiti di velocità ma presso la residenza avuta nel decorso dei 60 gg. previsti dal 8° c. dell’art. 126/bis del C.d.S.”
Peraltro, la persuasiva sentenza interviene anche sugli obblighi del proprietario del mezzo che non abbia più il ricordo di chi fosse alla guida al momento della rilevazione della sanzione principale.
Secondo il giudice di merito, infatti, il proprietario del mezzo che abbia provveduto tempestivamente a comunicare l’impossibilità ad indicare i dati del conducente ha comunque ottemperato all’obbligo previsto dal Codice della Strada anche perché nulla può essere rimproverato a chi in buona fede ed a distanza di mesi non sia più nelle condizioni di ricordare chi fosse alla guida di un veicolo destinato all’uso di tutti i familiari.
Ritiene infatti il giudice che “Dalla documentazione trasmessa e depositata in atti dal ricorrente, infatti, emerge che lo stesso ha, nei termini, comunicato, al Comando di Polizia Municipale di NOVA SIRI con racc. del 11.11.2009, di essere nella impossibilità di indicare il nominativo della persona che, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al richiamato verbale, fosse alla guida del veicolo che, essendo destinato all’uso di tutti i familiari viene utilizzato da tutti componenti il suo nucleo familiare a seconda delle quotidiane necessità.
Risulta, quindi, di tutta evidenza che il ricorrente effettivamente può non essere stato in grado di individuare chi si trovasse effettivamente alla guida dell’autovettura di sua proprietà al momento della contestata infrazione. In effetti, nulla può rimproverarsi, a colui che, in buona fede, a distanza di mesi dall’accertamento non sia in grado di ricordare chi avesse utilizzato nella circostanza la sua autovettura e che, con zelo e tempestività, tanto a comunicato al comune richiedente: in tale situazione se, per evitare la sanzione pecuniaria, l’interessato, sconoscendo il vero conducente, avesse dichiarato falsamente i dati richiesti sarebbe ovviamente incorso in più gravi conseguenze.
Pertanto, l’informazione richiesta è stata tempestivamente fornita anche se in forma negativa all’Amministrazione opposta che, nonostante ciò ha ugualmente elevato il verbale ora contestato”.
Il Giudice di Pace ha quindi, accolto il ricorso predisposto dall’avv. Luigi Renna dello Sportello dei Diritti di Trepuzzi.

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