Percorso: Pagina iniziale / Archivio / Diritto & Diritti / Bastano poche chiamate con frasi erotiche per incorrere nel reato di stalking

Archivio Storico

Bari - Provincia - Regione

Photoblog

Soldato modugnese

Naviga protetto

Crea i tuoi annunci

Unione Europea

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratico-cristiano) e Democratici europei

Gruppi Europei

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratico-cristiano) e Democratici europei Grupo del Partito del Socialismo Europeo Grupo dell'Alleanza dei democratici e dei Liberali per L'Europa Gruppo verde Alleanza libera europea Gruppo confeerale della sinistra unitaria sinistra europea/sinistra nordicai Gruppo Indipendenza / Democrazia Gruppo Unione per L'Europa delle Nazioni

Modugno.it - info

Pubblicazioni: 8878
Commenti: 5171
Contatti:

Consigli

Powered by
Modugno.it

Diritto & Diritti

Bastano poche chiamate con frasi erotiche per incorrere nel reato di stalking

[ Pubblicato Mercoledì, 26 Gennaio 2011 - 18:23 ]

Se il termine stalking è ormai entrato nel linguaggio e nella cronaca comuni per identificare fatti eclatanti di gravi e continuativi atti di persecuzione - come Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” ha più volte evidenziato - la cassazione penale con la sentenza n. 1838/11, ci ricorda che eventi di minore clamore sociale quali le molestie telefoniche, anche per brevi lassi temporali, possono integrare la contravvenzione di cui all’articolo 660 del codice penale che punisce il colpevole con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Così rischia la condanna colui che ripetutamente chiama una ragazza sul cellulare rivolgendole frasi a sfondo erotico. E ciò anche se le telefonate furono in sostanza poche e pure concentrate nel tempo, purché si dimostri il dolo generico dell’agente, inteso come volontà e consapevolezza di arrecare disturbo alla parte offesa.
Secondo la prima sezione penale della Suprema Corte che si rifà ad altro recente precedente (Cass. Pen. Sez. 1° n. 29933/10), integrano la contravvenzione di molestia alle persone anche poche telefonate disturbatrici, specie se di contenuto odioso, non esimendo la sussistenza del reato l’eventuale concorrenza di altri disturbatori – rimasti ignoti o comunque estranei al processo.
Nel caso di specie l’imputato, peraltro, non è riuscito a dimostrare da una parte di aver davvero dimenticato il cellulare al bar, come sottolineato dagli ermellini che hanno confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Salerno, e dall’altra la mancanza dell’elemento soggettivo atteso che il reato di cui all’art. 660 del codice penale: “è sorretto dall’elemento psicologico del dolo generico- coscienza e volontà di arrecare disturbo o molestie, nella fattispecie palesemente ricorrenti – essendo la petulanza e il biasimevole motivo elementi che confluiscono in quelli oggettivi della fattispecie, ed essendo irrilevanti gli eventuali motivi personali”.


inizio pagina

Ricerca



In Pubblicazioni
In Aziende/Prodotti


Apri la tua Vetrina

Free - Gratis


Multimedia

Consigli

Il portale delle scuole modugnesi

Commenti recenti

Consigli

Powered by
Modugno.it
Home |  PhotoBlog |  Dall'altra parte |  Vetrine |  Wiki |  Forum |  Newsletter |  Sondaggi |  Rassegna |  Guida |  Note legali |  Redazione